Fallimento: nullità del procedimento; distinzione errores in procedendo e in giudicando.

Corte di Cassazione, SS.UU., 22 maggio 2012, n. 8077; Presidente: VITTORIA; Relatore: RORDORF.

 

Quanto con ricorso per Cassazione viene denunciato un vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per inderminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito. (principio di diritto).