Bancario: Condizioni di anatocismo; Art. 7 Delibera CICR del 9 febbraio 2000; Adeguamento contrattuale.

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 27 giugno 2019 (Dep. 12 marzo 2020) n. 7105. Presidente: DE CHIARA. Relatore: VELLA.

 

In tema di contratti di finanziamento in essere all’entrata in vigore della Delibera CIRC del 9 marzo 2020 –posto che l’art. 7 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ammette l'adeguamento contrattuale unilaterale esclusivamente allorquandole nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate – le condizioni anatocistiche devono essere oggetto di un uovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale. Infatti, le condizioni anatocistiche, ancorché bilaterali e paritarie, riferite agli interessi a debito del correntista, comportano sempre un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate nei contratti di finanziamento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).