Penale: Bancarotta fraudolenta documentale; Condotta dell’imputato; Sussistenza dolo specifico.
Cass. Pen. Sez. V, Sent. 19 novembre 2019 (Dep. 10 marzo 2020) n. 9389. Presidente: DE GREGORIO. Relatore: SESSA.
In tema di delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la condotta di occultamento/sottrazione delle scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico, consistente nella volontà dell’imputato di impedire la ricostruzione del patrimonio sociale allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto. (Redazione) (Riproduzione Riservata).