Bancario: Sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 192-bis TUF; Art. 123-bis, commi 1, lett. l) e 2, lettera d) del TUF; Principio di legalità.

Cass. Civ. Sez. II, Sent. 11 luglio 2019 (Dep. 25 febbraio 2020) n. 4962. Presidente: PETITTI. Relatore: VARRONE.

 

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza di una banca per la violazione da parte degli stessi dell’art. 123bis, co. 1, lett. l) e 2, lett. d) del TUF – concernenti l’omessa indicazione nella relazione sulla corporate governance di informazioni rilevanti concernenti i principi disciplinanti la composizione del comitato nomine e degli organi sociali della banca –  è illegittima in quanto emessa in violazione del principio di legalità. Infatti, il testo previgente dell’art. 192bis TUF applicabile ratione temporis (rubricato “informazioni sul governo societario”) prevedeva la sanzione pecuniaria amministrativa in oggetto esclusivamente in relazione alla violazione dell’art. 123bis, co. 2, lett. a). (Redazione) (Riproduzione Riservata).