Societario: Art. 2466 c.c.; Art. 2746, co. II, c.c.; Diritti del socio moroso.
Cass. Civ. Sez. I, Sent. 3 luglio 2019 (Dep. 21 gennaio 2020) n. 1185 .Presidente: BISOGNI. Relatore: NAZZICONE.
Il socio moroso di una società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2746 c.c., comma 2, egli non perde anche il diritto di controllo sugli affari socialisino a che egli resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori. (Redazione) (Riproduzione Riservata)