Societario: Responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione della società ex art. 2495,co.II, c.c.; Gestione del liquidatore in lesione della par condicio creditorum.

Cass. Civ. Sez. III, Ord. 9 ottobre 2019 (Dep. 15 gennaio 2020) n. 521. Presidente: ARMANO. Relatore: FIECCONI.

 

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, co. II, c.c., il conseguimento nel bilancio finale di liquidazione di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione – ma in ogni caso provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione – è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore – al fine di liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali –ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (Redazione) (Riproduzione Riservata)