Societario: Società in house; Irregolarità; Art. 16, co.IV e V, D.Lgs. n. 175/2016.

Cons. Stato Sez. V, Sent. 17 ottobre 2019 (Dep. 20 gennaio 2020) n. 444. Presidente: SALTELLI. Relatore: BOTTIGLIERI.

 

L’eventuale situazione irregolare in cui versa una società in house non determina la perdita della propria capacità di partecipare a gare pubbliche, dal momento che una tale conseguenza consisterebbe in una vera e propria sanzione che come tale dovrebbe essere tipica ed espressa, mentre non è neppure prevista dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016. Infatti, l'art. 16, co. IV, D.Lgs. n. 175/2016 qualifica il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma precedente in termini di grave irregolarità, che, in quanto tale, può essere oggetto di denunzia degli amministratori dinanzi al tribunale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 c.c.) e di valutazione nell’ambito delle attività di monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società in house di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre,tale irregolarità è suscettibile di essere sanata dalla stessa società in house ai sensidell’16, co. V, D.Lgs. n. 175/2016. (Redazione) (Riproduzione Riservata).