Societario: Vendita sottocosto; Art. 2598 c.c.; Antitrust; Condotta sleale.
Cass. Civ. Sez. I, Ord. 25 novembre 2019 (07 febbraio 2020) n. 2980. Presidente: SCOTTI. Relatore: NAZZICONE.
La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, co.I, n. 3,c.c. solo ove questa si connoti come illecito antitrust, in quanto posto in essere da una impresa in posizione dominante e praticata con finalità volte ad eliminare la concorrenza sul mercato. (Redazione) (Riproduzione Riservata).