"ATAC: TERZO ATTO ED ULTIMO?" di Antonio Caiafa

Tribunale di Roma, Decreto 25 giugno 2019. Presidente: LA MALFA. Relatore: ODELLO.

 

Va omologato il concordato preventivo proposto dalla società Azienda per la Mobilità di Roma Capitale – ATAC S.p.A. e stabilite le modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell’adempimento, mediante la previsione, con riferimento al passivo, dell’obbligo di trasmissione da parte della società proponente, ai commissari giudiziali, entro sessanta giorni dalla omologazione, dell’elenco dei creditori, con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione, perché ricevute le eventuali rettifiche da questi operate provveda poi al deposito in Cancelleria per la trasmissione ai creditori e la pubblicazione sul sito utilizzato dalla procedura, nell'area a questi riservata al fine di consentire all'organo commissariale, operate eventuali rettifiche, il deposito da parte del proponente dell’elenco in Cancelleria ai fini della sua trasmissione.

Vanno nominati i liquidatori dei beni ceduti ai creditori con il concordato, nonostante dopo l’omologazione viene meno il c.d. “spossessamento attenuato” del debitore ricorrente ed il riacquisto conseguente da parte di questi della pienezza dei poteri gestori e della disposizione patrimoniale, in ragione dell’interesse al miglior realizzo dei beni e della ottimizzazione della fase liquidatoria, indispensabile per conseguire l’adempimento della proposta concordataria, dovendo le operazioni di vendita essere attuate nel rispetto del presidio della competitività, attraverso regole la cui osservanza non può spettare ad un privato, limitandone i poteri alla dismissione degli immobili non destinati alla prosecuzione dell’attività aziendale, secondo le previsioni della proposta concordataria e non all'esecuzione dei riparti.

E’ necessario stabilire specifiche prescrizioni nei confronti della società proponente con adeguate attribuzioni in favore dei commissari giudiziali, nell'arco temporale di esecuzione del piano, pur senza generare intromissioni nella gestione imprenditoriale, prevedendo il trasferimento su un conto corrente dedicato, vincolato all'ordine del giudice delegato al fine di garantire l’effettiva costituzione, nel tempo, della provvista necessaria per le ripartizioni a beneficio dei creditori.

E’ fatto obbligo per la società di informare tempestivamente i commissari giudiziali su qualsiasi fatto, anche di natura gestionale, che possa assumere rilevanza ai fini dell’attuazione del piano e sulle iniziative intraprese per limitare ovvero evitare eventuali impatti negativi e, a tal fine, dell’invio, con cadenza annuale di un piano sui più rilevanti aspetti gestionali e, con cadenza trimestrale di relazioni sull'andamento della gestione, sull'organico, sui livelli di indebitamento e le operazioni di maggior rilievo. (Antonio Caiafa) (Riproduzione Riservata).