Societario: L. n. 223 del 1991, artt. 4 e seguenti; Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; Ipotesi di cessione d’azienda.

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sent. 3 ottobre 2019 (Dep. 6 dicembre 2019) n. 31946. Presidente: NOBILE. Relatore: RAIMONDI.

 

Nell'ambito della cessione di rami d'azienda – in cui la cedente sia assoggettata ad una procedura concorsuale liquidatoria – la L. n. 428 del 1990, art. 47, co. 5, al fine di conservare i livelli occupazionali, conferisce, in sede di accordo sindacale, la possibilità di escludere dal passaggio parte del personale eccedente in deroga a quanto dettato dall’art. 2112 c.c.. Conseguentemente, i principi dettati della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e segg. e, in particolare, quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di tali criteri relativamente al personale eccedente, non si estendono per analogia alla fattispecie disciplinata dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, co. 5. (Redazione) (Riproduzione Riservata).