Bancario: Contratti di finanziamento; Art. 2358 c.c.; Nullità.
Tribunale di Udine, Sez. II, Sent.7 gennaio 2020. Presidente Relatore: ZULIANI.
La violazione dei limiti posti dall’art. 2358 c.c. determina la nullità del contratto di finanziamento chirografario, nonostante la norma non lo preveda espressamente. Inoltre, l’art. 2358 c.c. – in quanto fondamentale presidio a tutela dell’effettività del patrimonio sociale – è applicabile anche alle società cooperative e alle banche in forma di società cooperative posto che pure queste ultime, al pari delle società lucrative di capitali, rispondono delle proprie obbligazioni solo con il patrimonio sociale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).