Penale: Revoca del sequestro preventivo; Legittimazione del curatore fallimentare; Confisca; Impugnazione.

Cass. Pen. Sez. Unite, Sent., 26 settembre 2019 (Dep. 13 novembre 2019), n. 45936. Presidente: CARCANO. Relatore: ZAZA.

 

Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. Infatti, la legittimazione all'impugnazione del curatore – in quanto derivante dalla sua posizione di soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati – investe necessariamente la totalità dei beni facenti parte dell'attivo fallimentare. Ciò corrisponde, peraltro, al dato normativo rinvenibile nel contenuto dell’art. 42 L. Fall., per il quale la dichiarazione di fallimento, privandone il fallito, conferisce alla curatela la disponibilità di tutti i beni di quest’ultimo esistenti alla data del fallimento; e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro. Non può pertanto essere impedito al curatore di far valere le ragioni della procedura fallimentare con riguardo a tali beni, essi pure facenti parte dell'attivo fallimentare entrato nella disponibilità della curatela, avverso il vincolo apposto sugli stessi. (Redazione) (Riproduzione Riservata)