Tributario: Art. 1, commi 344 ss., l. 296 del 2006; Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007; detrazioni relative a opere di riqualificazione energetica.
Cass. Civ. Sez. V, Sent. 25 giugno 2019 (Dep. 12 novembre 2019), n. 29162. Presidente: CIRILLO. Relatore: FEDERICI.
Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente (L. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 344 e seguenti e Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007), in relazione alle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. (Redazione) (Riproduzione Riservata)