Societario: Responsabilità ex art. 2932, c.c.; Omessa tenuta delle scritture contabili; Risarcimento danni; Criterio equitativo.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 11 settembre 2019 (Dep: 29 ottobre 2019), n. 27610. Presidente: AMENDOLA. Relatore: IANNELLO.
In tema di responsabilità ex art. 2932, c.c., la totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, trattandosi di una violazione da parte dell’amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. Inoltre, l’entità del danno può essere determinata attraverso il criterio equitativo, purché le circostanze del caso concreto rendano logicamente plausibile il ricorso a tale criterio e sussista il nesso causale tra l’inadempimento dell'amministratore e il danno così quantificato. (Redazione) (Riproduzione Riservata)