Societario: Art. 2292 c.c.; Società in nome collettivo; Ragione sociale
Tribunale di Udine, II Sez., Dec. 22 maggio 2019 (dep.3 giugno 2019). Presidente Relatore: MASSARELLI.
In tema di ragione sociale delle società in nome collettivo, la disposizione di cui all’art. 2292 c.c. – secondo cui la ragione sociale di una società in nome collettivo è costituita dal nome di uno o più soci – deve interpretarsi nel senso che detta ragione sociale deve comprendere il prenome del socio indicato per esteso. Infatti tale norma è prevista a garanzia del diritto dei terzi di comprendere immediatamente le generalità complete di almeno uno dei soci della compagine con cui entra in contatto. (Redazione) (Riproduzione Riservata).