Tributario: D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter; reato di omesso versamento dell’IVA; Momento consumativo del reato.
Cassazione Penale. Sez. III, Sent. 18 giugno 2019 (dep. 1 agosto 2019), n. 35193. Presidente: IZZO. Relatore: SEMERARO.
In tema di reato di omesso versamento dell’IVA di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, ai fini della consumazione di detto reato, l’entità della somma da versare (costituente il debito IVA) è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non, invece, quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili. Pertanto, la presentazione della dichiarazione costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, tant’è che l’autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva è esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato. (Redazione) (Riproduzione Riservata).