Procedura concorsuale: Mandato all’incasso con patto compensativo; ipotesi di operatività della compensazione; individuazione momento genetico del mandato all’incasso.
Tribunale di Pisa, Sent. 26 aprile 2019 (dep. 8 maggio 2019), n. 397. Relatore: DE DURANTE.
In tema di “patto di compensazione” la compensazione stessa può operare laddove entrambi i crediti siano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 56 L.F.. Pertanto, qualora la riscossione del credito avvenga da parte del mandatario dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione e questa non può operare, anche se convenzionalmente pattuita. Tuttavia, secondo la presente sentenza, nel mandato all’incasso con patto compensativo il “momento genetico” è da individuarsi con la riscossione delle somme (posteriore alla domanda di ammissione alla procedura di concordato) e non, invece, con la stipula del contratto (anteriore a tale domanda). Pertanto, anche ai sensi dell’art. 56 L.F., richiamato dall’art. 169 L.F., non può operare la compensabilità delle opposte ragioni di credito. (Redazione) (Riproduzione Riservata)