Bancario: Art. 43 L.A.; Pagamento al non legittimato di assegni di traenza non trasferibili; Responsabilità della banca; onere probatorio per non imputabilità.
Corte di Cassazione, Ord. N. 12984, 28 novembre 2018 (dep. 15 maggio 2019), n. 12984. Presidente: BISOGNI. Relatore: VALITUTTI.
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale. Infatti, la banca ha un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto) operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. In conseguenza di ciò, l’inadempimento in questione non è imputabile alla banca, se questa prova di aver assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Redazione) (Riproduzione Riservata)