Societario: Licenziamento discriminatorio e ritorsivo – Sussistenza di altra ragione del recesso – Distinzione – Onere della prova
Corte d'Appello di Venezia, Sez. Lavoro, sent. n. 200/2019, 27 febbraio 2019 (dep. 2 aprile 2019). Presidente: PERINA; Relatore: DOSI.
La discriminazione opera obiettivamente in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta, e a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro (con conseguente autonomia del licenziamento discriminatorio dal motivo illecito determinante).
Sotto questo profilo vi è una netta distinzione tra licenziamento discriminatorio e licenziamento ritorsivo: il primo può accompagnarsi infatti ad altro legittimo motivo di recesso e discende direttamente dalla violazione di specifiche norme interne ed europee a tutela dello “status” o “condizione” soggettiva protetta dalla normativa. Il secondo deve necessariamente passare attraverso la mediazione dell’art. 1345 c.c. e va esclusa l’applicazione della norma in presenza di altra ragione riconducibile alla giusta causa –fondata o meno che sia-.
Nel discriminatorio infatti il bene tutelato è uno status (l’appartenenza al sindacato, la religione, il sesso, il genere, lo status di handicap ecc.) che, in quanto tale, è elemento fondante il licenziamento: in tal caso passa in secondo piano e diviene irrilevante l’elemento “intenzionale” dell’autore dell’atto risolutivo del rapporto (in questo senso va intesa la oggettività della situazione protetta, non certo nel senso della intangibilità di una posizione lavorativa in ragione della qualifica della persona appartenente alla categoria “protetta”).
Ciò premesso sul licenziamento discriminatorio, deve comunque escludersi che la dedotta natura discriminatoria del recesso possa implicare una inversione dell’onere della prova, incombendo sul lavoratore l’onere di dimostrare, quanto meno attraverso presunzioni gravi e rilevanti, la natura discriminatoria del licenziamento. (Francesco Fontana) (Riproduzione Riservata)