Procedure concorsuali: tribunale ordinario e tribunale fallimentare; Domande di accertamento e costitutive; Domande di condanna al pagamento somme; Discrimen e riparto di competenza; Improcedibilità ex art. 52 L.F..
Tribunale di Vicenza, Sez. Lav., 4 ottobre 2018 (dep. 10 gennaio 2019). Giudice: CAMPO.
Con specifico riguardo alle controversie di lavoro, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, per le domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le domande di pagamento di somme di danaro - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass. 13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997) e - nel caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria - la temporanea carenza di giurisdizione del giudice del lavoro e la conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinnanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass., S.U., 141/2006, che espressamente afferma che “nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria”; Cass. 13877/04; Cass. 6917/2004; Cass. 14998/2000; Cass. 8588/2000; Cass. 8136/1999; Cass. 7907/1995).
Anche le domande di mero accertamento e costitutive, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare (in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. 21634/2006; Cass. 19271/13; Cass. 7990/18).
Il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. la recentissima Cass. 16443/18): nelle domande di competenza del giudice del lavoro rileva un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (cfr. Cass. 19308/16; Cass. 2975/17; Cass. 24363/17); in quelle spettanti al giudice fallimentare, invece, rileva invece solo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (sul punto, cfr. Cass. 7990/18, secondo cui “nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”). (Riproduzione riservata)