Fallimento: opposizione allo stato passivo; privilegio ex art. 8bis D.L. n. 3/2015; inapplicabilità per il passato; norma non di interpretazione autentica.
Tribunale di Treviso, Sez. II Civ., 11 dicembre 2018. Presidente Relatore: FABBRO.
“La disposizione di cui all’art. 8-bis comma 3 D. L. 32015 è entrata in vigore il 24/3/2015, quindi successivamente al sorgere del credito, ed è norma innovativa di natura non interpretativa e quindi non retroattiva, perché non viene qualificata come tale dal legislatore.
Né tale norma può ritenersi di interpretazione autentica per motivi di sistema, dato che in giurisprudenza, all’epoca della sua emanazione, prevaleva nettamente la tesi che negava che il privilegio previsto dall’art. art. 9 comma 5 D. Lgs. 123/1998 si applicasse alle prestazioni a favore di terzi, come le garanzie”. (Principio di diritto).