Penale: bancarotta fraudolenta documentale; insufficienza della omessa consegna delle scritture contabili.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 24 settembre 2018 (dep. 2 gennaio 2019), n. 70. Presidente: SABEONE; Relatore: RICCARDI.
Il reato previsto dagli artt. 16, n. 3 e 220 L.F., relativo all'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall'elemento specializzante del dolo specifico. (Redazione) (Riproduzione riservata).