Concordato preventivo: concordato preventivo; pendenza istanza fallimento; termini; deposito; piano; proposta concordato; sospensione feriale.
Tribunale di Venezia, 25 ottobre 2018. Presidente: BRUNI. Relatore: ZANON.
Nell’ipotesi di concordato preventivo proposto in pendenza di un’istanza di fallimento, i termini concessi dal Tribunale per il deposito del piano e della proposta di concordato non sono soggetti alla sospensione feriale. Le esigenze di celerità che sottendono alla scelta del legislatore di non sospendere i termini nel corso del periodo feriale, si applicano non solo quando l’istanza di fallimento precede la domanda di concordato in bianco, ma anche qualora, sopraggiunga un’istanza di fallimento, dopo che sono stati concessi i termini alla società debitrice, per la presentazione del piano e della proposta concordataria (Redazione) (Riproduzione riservata).