Penale: assoluzione; imputazione; art. 56 c.p.; art. 233 L.F.; art. 236 co. 2 n. 4 L.F.; amministratore; società; ammissione; concordato preventivo; creditore.
Tribunale di Trento, sez. pen., 29 marzo 2017, n. 249 (dep. 9 giugno 2017). Giudice: SERAO.
Deve essere assolto dall’imputazione di cui agli artt. 56 C.P., 233 e 236 co. 2, n. 4 L.F. l’amministratore della società ammessa a concordato preventivo in quanto la norma di cui all’art. 236 L.F. nell’estendere le disposizioni penali applicabili al concordato preventivo al co. 2 n. 4 prescrive che le disposizioni degli artt. 232 e 233 sono applicabili ai creditori ma non anche all’imprenditore ammesso al concordato. (Redazione) (Riproduzione riservata).