Concordato preventivo: concordato prevenivo con continuità; ammissione; parere positivo Procura; piano industriale; proposta concordataria; soddisfazione; creditori.
Tribunale di Roma, sez. fall., 26 luglio 2018, n. 14924 (dep. 27 luglio 2018). Presidente: LA MALFA. Relatore: ODELLO.
Il Tribunale, facendo seguito al parere positivo della Procura e valutando positivamente il lavoro effettuato dalla società municipalizzata concretatosi nel piano industriale e nella proposta concordataria, tesa a garantire la migliore soddisfazione possibile dei creditori, ha ammesso ATAC S.P.A. al concordato preventivo con continuità. (Redazione) (Riproduzione riservata).
Va dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo proposta dall’Azienda per la Mobilità di Roma Capitale – A.T.A.C. S.p.A., con socio unico e, per l’effetto, ordinata la convocazione dei creditori e conferma dei Commissari giudiziali del Concordato preventivo prenotativo per avere la società proponente, nel termine alla stessa assegnato per il deposito della proposta e del piano concordatario, attraverso la relazione attestativa e la documentazione allegata offerto i chiarimenti e fornito le integrazioni sui profili di rilevata inammissibilità della proposta, anche in ragione del parere favorevole reso dall’Ufficio del Pubblico Ministero che ha condiviso i singoli pilastri del piano concordatario partitamente individuati alla proponente nell’incremento quantitativo dell’offerta chilometrica e connesso incremento dei ricavi da contratto di servizio, nell’aumento della qualità del servizio offerto, nella trasformazione digitale dell’azienda e rapporto con l’utenza, nel riposizionamento commerciale. Nella valutazione della funzionalità del miglior soddisfacimento dei creditori dell’esercizio dell’impresa e continuità aziendale, rispetto all’alternativa liquidatoria concorsuale, ai fini della necessaria comparazione, riveste centrale rilevanza la prospettazione delle modalità, dei tempi e dell’entità del ricavato della liquidazione dei beni strumentali, costituenti la quota più rilevante dell’attivo patrimoniale qualora nell’ipotesi di assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria la proponente perderebbe la qualità di soggetto in house e non sarebbe per tale ragione più in grado di attuare gli scenari di prosecuzione del servizio, sì da essere l’unica opzione praticabile rappresentata dal subentro di un nuovo gestore che dovrebbe, in ipotesi, rendersi acquirente dei beni strumentali, ovvero, più esattamente, del complesso aziendale comprendente i medesimi. La stessa vendita del complesso aziendale nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, in ragione dei tempi e delle modalità, con riferimento al necessario coordinamento con la procedura di gara per l’affidamento del servizio, inducono a ritenere che le attività realizzabili a beneficio dei creditori da individuarsi nella vendita dell’azienda, nei flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell’attività prima del subentro di un terzo acquirente, l’incasso dei crediti pregressi e la vendita dei beni non strumentali, nonché i vantaggi derivanti dall’esperimento delle azioni revocatorie, ancorchè in grado di incidere sull’attivo non realizzerebbero il miglior soddisfacimento dei creditori in ragione della ipotizzata percentuale in funzione del metodo di stima, da un lato, e dei tempi di effettuazione del riparto, atteso il prevedibile numeri di opposizioni e la conseguente necessità di effettuare i previsti accantonamenti. Superati quindi i dubbi e le incertezze correlate alle evidenziate criticità che avevano reso necessaria la convocazione della società proponente davanti al Collegio perché fossero forniti i necessari chiarimenti in ordine alle evidenziate criticità attesa la attendibilità delle previsioni rimessa, tuttavia, ogni ulteriore specifica verifica all’organo commissariale anche per quel che attiene l’approfondimento in relazione all’impatto delle iniziative assunte dalle Autorità competenti in ordine alla disposta proroga biennale del contratto di servizio in essere ed alle procedure di acquisizione dei mezzi previsti dal piano risultando questo prima facie sorretto da una adeguata esposizione dei costi e dei ricavi attesi e del fabbisogno finanziario per la realizzazione della continuità permette di ritenere essere essa funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e, nell’ambito del corretto scenario comparativo liquidatorio, troverebbe minore utilità. (Caiafa) (Riproduzione Riservata)