Fallimento: domanda ammissione passivo; ammissibilità; patto di rotatività; sostituzioni; oggetto garanzia; valore beni originari; invalidità; inopponibilità; massa creditori; contratto; pegno rotativo.
Tribunale di Trento, 3 luglio 2018. Giudice: ATTANASIO.
È ammissibile e valido il patto di rotatività qualora preveda che le future ed eventuali sostituzioni dell’oggetto della garanzia si mantengano entro il valore dei beni originariamente costituiti in pegno. Ne deriva pertanto l’invalidità ed in ogni caso l’inopponibilità alla massa dei creditori, del contratto di pegno rotativo nel caso in cui non vi sia certezza che i beni sostituiti abbiano un valore pari o non superiore a quelli originari. (Redazione) (Riproduzione riservata).