Concordato preventivo: falcidiabilità; crediti contributivi; procedure concorsuali minori; natura indisponibile; art. 12 co. 2 L.n. 3/2012; valutazione; convenienza; accordo; parametro; procedura di liquidazione patrimonio.
Tribunale di Trento, 19 giugno 2018. Giudice: ATTANASIO.
Ammesso che possa essere applicata la falcidiabilità dei crediti contributivi nel concordato ovvero nelle procedure concorsuali minori, al di là della loro natura indisponibile, a mente dell’art. 12, comma 2°, l. n. 3/2012, “Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”. Ai fini della valutazione della convenienza dell’accordo, il parametro di riferimento è dunque rappresentato non dall’esecuzione individuale, bensì dalla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 ter e segg. della l. n. 3/2012. (Redazione) (Riproduzione riservata).