Bancario: questione; legittimità costituzionale; art. 1 d.l. 24 gennaio 2015 n. 3; riforma; disciplina; banche popolari; regole; Unione Europea; condizioni; computazione; azioni; capitale primario; facoltà di scelta.
Corte Costituzionale, 21 marzo 2018, n. 99 (dep. 15 maggio 2018). Presidente: LATTANZI.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015 n. 33, norma che riforma la disciplina delle banche popolari, sollevate dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 1, 3, 23, 41, 42, 77, secondo comma, 95, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. In particolare, le regole prudenziali dell’Unione Europea in materia bancaria non permettono al legislatore nazionale alcuna facoltà di scelta tra le due “presunte opzioni”, ovvero la limitazione quantitativa del rimborso del socio recedente ed il suo rinvio, ma gli impongono di attribuire alla banca il potere di adottarle entrambe. Pertanto la censura al decreto sulle banche di aver preferito la soluzione più onerosa per il socio recedente è infondata, posto che al legislatore non vengono dati margini di scelta. (Redazione) (Riproduzione Riservata)