Fallimento: requisiti di fallibilità; tre esercizi; data di deposito; istanza di fallimento; necessaria durata annuale; inizio; attività impresa.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 10 aprile 2018, n. 12963 (dep. 24 maggio 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: PAZZI.
Il disposto della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a) e b), predetermina soglie calibrate su una prospettiva temporale annua di valutazione che non possono essere vanificate da un scelta di abbreviazione dell'esercizio compiuta dall'imprenditore; i tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento da apprezzare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità devono pertanto intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall'inizio dell'attività dell'impresa. (Principio di diritto)