Tributario: legittimazione; impugnazione; accertamento tributario; controllo curatore; azione; contribuente fallito; pretesa; concessionario; insinuazione passivo; credito tributario; somma; riserva.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 16 marzo 2018, n. 12854 (dep. 23 maggio 2018). Presidente: GENOVESE. Relatore: PAZZI.

Il contribuente fallito conserva eccezionalmente la legittimazione a impugnare l’accertamento tributario o a coltivare l’impugnazione in precedenza proposta nell’ inerzia degli organi fallimentari; sicché il permanere di questa legittimazione, operante sotto il controllo del curatore secondo una logica di interesse della massa dei creditori, fa sì che quest’ ultimo, al fine di salvaguardare il medesimo interesse collettivo, possa avvalersi dell’ esito favorevole dell’ azione promossa dal solo contribuente fallito, eccependo il relativo giudicato, onde limitare nel quantum la pretesa del concessionario insinuatosi al passivo per il recupero dell’ intero credito tributario contestato. Pertanto, ove il curatore manifesti il suo interesse a estendere al fallimento l’operatività del giudicato favorevole ottenuto dal fallito a seguito della sua iniziativa individuale, il giudice del merito dovrà ammettere al passivo il credito tributario nei limiti della minor somma acclarata in via definitiva in sede contenziosa ovvero, in caso di mancata formazione del giudicato, ammettere r intera somma con riserva, da sciogliere poi all’esito della lite. (Principio di diritto).