Fallimento: opposIzione ex art. 98 L.F.; legittimazione; cessionario; credito; deposito; avviso comparso in GU; dimostrazione; credito; assenza contratto; principio di contestazione; mancanza; titolarità; diritto azionato.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 26 aprile 2016, (dep. 28 aprile 2016). Presidente: FABBRO. Relatore: ROSSI.
Al fine della legittimazione del cessionario del credito,è onere della Banca non solo depositare l’avviso comparso in GU, ma anche dimostrare che il credito rientra tra quelli ceduti. Nella specie, in assenza del contratto, non vi è prova che il credito per il quale la ricorrente chiede l’ammissione al passivo sia stato oggetto di cessione. Il principio di contestazione non rileva quale eccezione in senso stretto: la contestazione è quindi valida in qualsiasi momento processuale venga svolta. Nella specie, la mancanza di titolarità del diritto azionato sollevata dal convenuto, è una mera difesa e non una eccezione in senso stretto e può essere proposta in ogni fase di giudizio. (Redazione) (Riproduzione Riservata).