Bancario: intermediazione finanziaria; nullità; ordine investimento; intermediario; investitore; ripetizione; operazioni investimento; eccezione di dolo.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 8 febbraio 2018, n. 10116 (dep. 24 aprile 2018). Presidente: GENOVESE. Relatore: MARULLI.
In materia di intermediazione finanziaria, allorché sia dichiarata la nullità di un ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall’intermediario per dare esecuzione all’ordine ricevuto, l’intermediario e l’investitore hanno diritto di ripetere l’uno nei confronti dell’altro le reciproche prestazioni, sicchè è legittimamente dichiarata la compensazione tra la somma che l’investitore abbia corrisposto all’intermediario ai fini dell’investimento e la somma che l’intermediario abbia riscosso per conto dell’investitore ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di frutti civili. (Principio di diritto).
In materia di intermediazione finanziaria allorché le singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in mancanza della stipulazione del contratto quadro previsto dall’art. 23 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 all'investitore, che chiede che ne sia dichiarata la nullità solo di alcune di esse, non sono opponibili l'eccezione di dolo generale fondata sull'uso selettivo della nullità e, in ragione della protrazione nel tempo del rapporto, l'intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di esso, l'una e l'altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto quadro formalmente esistente.(Principio di diritto).