Altre procedure: art. 7 co. I terzo periodo L. 3/2012; imposta sul valore aggiunto; illegittimità costituzionale; art. 3 Cost.; art. 97 Cost.; trattamento IVA; pagamento per intero credito IVA, sospensione procedimento; rimessione a Corte Costituzionale.
Tribunale di Udine, 14 maggio 2018. Giudice: MASSARELLI.
Deve essere accolta l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, co.1, terzo periodo, L. n. 3/2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto” in relazione all’art. 3 Cost. e all’art. 97 Cost. Tale norma rimasta identica sul piano letterale rispetto a quella dell’art. 182ter, co.1, ultima parte, L.F. prevederebbe a pena d’inammissibilità, che nella procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ed anche nel piano proposto dal consumatore, il credito IVA sia sempre pagato per intero, a differenza di quanto possibile per gli altri crediti privilegiati, che sono passibili di falcidia nell’ambito dello stesso piano nel limite della capienza dei beni gravati. Nella specie, Il Tribunale ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co.1, terzo periodo, L. n. 3/2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, sospendendo il procedimento fino alla decisione della Corte Costituzionale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).