Fallimento: opposizione stato passivo; violazione art. 107 TFUE; nullità contratti; attuazione; aiuto; mercato interno; stati membri.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 22 febbraio 2018, n. 10303, (dep. 27 aprile 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: FICHERA.
La violazione del divieto di aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, previsto dall'art. 107 TFUE, non determina la nullità dei contratti che costituiscono comunque attuazione di aiuto non compatibile con il mercato interno, essendo il detto divieto rivolto esclusivamente ai singoli Stati membri e stabilendo l'ordinamento comunitario altri rimedi di cui sono destinatari sempre i soli stati, per contrastarne la violazione. (Principio di diritto).