Altre procedure: cessione; quinto stipendio; credito futuro; conseguenze obbligatorie; debitore; inefficacia; cessione; procedura composizione crisi.
Tribunale di Ancona, sez. II civ., 11 marzo 2018, (dep. 15 marzo 2018). Giudice: BILO'.
Il contratto di cessione del quinto dello stipendio è qualificabile come cessione di un credito futuro con conseguenze meramente obbligatorie mantenendo pertanto, il debitore, la titolarità di quanto ceduto fino a quando esso non viene ad esistenza. Tale circostanza determina altresì l’inefficacia della cessione medesima rispetto alla procedura di composizione della crisi. (Redazione) (Riproduzione Riservata)