Concordato preventivo: autorizzazione Tribunale; scioglimento rapporti pendenti; art. 169 bis L.F.; decorso; comunicazione creditore; facoltà.
Tribunale di Udine, II sez. civ., 12 gennaio 2018. Giudice: FABBRO.
Gli effetti del provvedimento autorizzativo con cui il tribunale autorizza il debitore ad avvalersi dello scioglimento dai rapporti pendenti ai sensi dell’art. 169bis L.F. decorrono solo dal momento in cui il debitore comunica al proprio creditore di voler esercitare tale facoltà.(Redazione) (Riproduzione Riservata)