Concordato preventivo: rapporto domanda concordato preventivo; istanza fallimento; inammissibilità domanda concordato; revoca ammissione procedura; rigetto concordato; giudizio omologazione; rapporto pregiudizialità.

Tribunale di Alessandria, 14 dicembre 2017, (dep. 14 dicembre 2017). Presidente Relatore: SANTINELLO.

In relazione ai rapporti tra la domanda di concordato preventivo e l'eventuale istanza di fallimento, deve essere riconosciuto, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità in termini costanti, che nulla osti alla dichiarazione di fallimento del debitore che abbia presentato domanda di concordato visto che in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162,173,179 e 180 l.f. e, cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo”. (Redazione) (Riproduzione riservata).