Concordato preventivo: inammissibilità piano; proposta concordataria; aggiramento; violazione art. 163 bis L.F.; norma inderogabile.

Tribunale di Alessandria, 14 dicembre 2017, (dep. 14 dicembre 2017). Presidente Relatore: SANTINELLO.

Deve essere rilevata l’inammissibilità nell’ipotesi in cui il piano e la proposta concordataria, unitamente agli atti posti in essere nei mesi precedenti al deposito del ricorso dal debitore e da altri soggetti allo stesso collegati (affittuario d’azienda e istituto bancario), “costituiscano palese ed evidente “aggiramento” e violazione dell’art. 163bis L.F. che disciplina le cd. "offerte concorrenti", norma quest’ultima pacificamente imperativa e perciò inderogabile, diretta ad impedire la presentazione di concordati cd. “chiusi” e cd. “preconfezionati” che sottraggono gli assets aziendali di maggiore rilevanza all’apertura e alla competizione sul mercato, in contrasto quindi con il fine di massimizzare la recovery dei creditori insito nella predetta norma”. Nel caso di specie il soggetto affittuario, dopo aver acquisito l’asset principale del debitore rappresentato dal marchio, si apprestava a divenirne sostanzialmente, anche se non formalmente, il gestore esclusivo dell’azienda, il tutto in contrasto con la disciplina dell’art. 163 bis. L.f., norma questa inderogabile che trova applicazione in ogni tipo di concordato (liquidatorio, in continuità indiretta e in continuità diretta per i beni non funzionali all’esercizio dell’impresa) in uno con plurimi pagamenti preferenziali che pure sono stati ritenuti dal Tribunale causa di inammissibilità. (Redazione) (Riproduzione riservata).