Concordato preventivo: ammesso; mancato deposito tempestivo delle somme ex art. 163 L.F.; conseguenze; tardività del deposito; revoca del concordato; questione; successivo fallimento; questioni.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 7 novembre 2017, n. 29628, (dep. 11 dicembre 2017). Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: MARULLI.
L’omesso deposito della somma di cui all’art. 163, co. 3, L.F., come quantificata nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta attraverso l’informativa del commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell’ammissione a quella procedura, ex art. 173 L.F., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F.. (Principio di diritto).