Concordato preventivo: inadempimento; mancata risoluzione; dichiarazione fallimento; ammissibilità; questione; insolvenza; rilevanza.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 7 novembre 2017, n. 29632, (dep. 11 dicembre 2017). Presidente: SCALDAFERRI. Relatore: FERRO.
Dopo l’omologa del concordato preventivo, ben può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore anche in assenza di risoluzione o di annullamento del concordato, qualora risulti che l’accordo con i creditori non abbia risolto la situazione di insolvenza e comunque di inadempimento di debiti già sussistenti alla data del ricorso ex art. 160-161 L.F. e modificati a seguito dell’avvenuta omologazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).