Liquidazione coatta amministrativa: richiesta di concordato; istanza di sospensione non fondata in caso di pendenza di giudizio amministrativo la cui decisione non sia ritenuta pregiudiziale;

termine perentorio per richiedere omologazione del concordato; inammissibilità per intervenuta decadenza.

Tribunale di Padova, 14 novembre 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.

 

 

La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è ammissibile solo quando il pendente diverso processo possa comportare una decisione ritenuta pregiudiziale, e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, come nel caso di giudizio amministrativo su (meri) interessi legittimi. (Redazione) (Riproduzione riservata).

 

Pur non essendo previsto dall'art. 129 L.F. un termine per la presentazione dell’istanza di omologazione da parte del proponente il concordato, lo stesso deve essere ricondotto al termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 26 comma 3 L.F., estendendosi anche a tal fine il richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 129 L.F., considerato che l’opposta tesi, secondo cui il proponente sarebbe libero di presentare la richiesta di omologazione in qualsiasi momento senza dover osservare alcun termine, appare in contrasto non solo con la normativa direttamente applicabile alla fattispecie attraverso i rinvii operati dall’art. 78 del D. Lgs. 270/99 e dall’art. 214 della L.F., ma anche con la ratio dell’art. 8, comma terzo, D. Lgs. 70/11 più volte richiamato, potendo portare a conseguenze assurde in contrasto con le finalità dell’istituto concordatario e con pregiudizio delle ragioni dei creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata)