Fallimento: azioni revocatorie; curatore fallimentare; art. 64 e 67 L.F.; omologazione concordato fallimentare; dichiarazione nel processo; applicazione art. 300 c.p.c.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 22 giugno 2017, n. 24701 (dep. 19 ottobre 2017). Presidente: AMBROSIO. Relatore: LAMORGESE.
Le azioni revocatorie promosse dal curatore fallimentare ex artt. 64 e 67 L.F. sono dichiarate improponibili e improseguibili a causa dell’omologazione del concordato fallimentare a condizione che il presupposto dell’impedimento all’esercizio o alla prosecuzione delle medesime azioni, venga dichiarato nel processo o reso operativo attraverso il richiamo all’art. 300 c.p.c.. (Redazione) (Riproduzione riservata).