Fallimento: privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2; attività professionale per conto e a favore del fallito.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 21 giugno 2017, n. 21482, (dep. 15 settembre 2017). Presidente: NAPPI. Relatore: CENICCOLA.
Il privilegio previsto dall’art. 2751bis n. 2, c.c. trova applicazione quando l’attività professionale venga compiuta per conto e a favore del fallito e non nell’ipotesi in cui si tratti di un credito che nasca da un’attività professionale posta in essere per conto di un soggetto differente, quale, ad esempio, colui che è stato parte di una controversia iniziata contro la società, successivamente dichiarata fallita. (Redazione)(Riproduzione riservata).