Fallimento: socio occulto; nessun riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese; nessuna prova in ordine a cessazione qualità di socio illimitatamente responsabile.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 6 giugno 2017, n. 22270, (dep. 25 settembre 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: NAZZICONE.
Il socio occulto di una società, privo di alcun riconoscimento nell’ambito del registro delle imprese, non è in grado di fornire alcuna prova in merito alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile e ciò nell’interesse di tutela dell’affidamento dei terzi.(Redazione)(Riproduzione riservata).