Fallimento: estinzione procedimento insinuazione tardiva del credito; possibilità di riproposizione dell'istanza di insinuazione nella medesima procedura concorsuale in caso di mancata o non tempestiva costituzione del creditore.

Corte di Cassazione, sez. I civ.18 maggio 2017, n. 19930, (dep. 10 agosto 2017).Presidente: AMBROSIO. Relatore: CENICCOLA. 

In applicazione del principio generale stabilito dall’art. 310 c.p.c., l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, a causa della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non impedisce la riproposizione dell’istanza di insinuazione nell’ambito della medesima procedura concorsuale, potendo così il creditore far valere il diritto sostanziale dedotto. (Redazione)(Riproduzione riservata).