Procedure concorsuali: prolungata durata della procedura concorsuale a causa di negligenza degli organi della procedura; nessuna obbligazione di pagamento a carico dell'imprenditore una volta tornato in bonis.
Tribunale di Padova, sez. II civ., 17 marzo 2017. Giudice: MARANI.
Costituisce un danno per il creditore il prolungarsi della procedura concorsuale; tuttavia tale questione non può comportare il sorgere di un’obbligazione di pagamento a carico dell’imprenditore tornato in bonis, che medio tempore non può in alcun modo adempiere con il patrimonio sociale, essendosi verificato nei suoi confronti lo spossessamento di cui all’art. 43 L.F.. e che in caso contrario, sarebbe soggetto ai pregiudizi derivati da scelte di terzi e da circostanze estranee alla sua sfera di controllo. Nella specie, il Tribunale di Padova ha negato alla società convenuta la titolarità di alcun credito per interessi in quanto gli stessi non sono decorsi durante la procedura. (Redazione)(Riproduzione riservata).