Fallimento: opposizione allo stato passivo in caso di credito ipotecario

Tribunale di Vicenza, 28 novembre 2013; Presidente: COLASANTO; Relatore: CAZZOLA.

 

Il difetto di motivazione dell'esclusione del credito dallo stato passivo non può automaticamente determinare l'ammissione dello stessso; la mancanza di motivazione non può così essere ritenuta sufficiente per fondare una opposizione allo stato passivo. (Redazione) (Riproduzione riservata)

In ordine all'ammissione al passivo degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, il Tribunale ritiene che tale credito subisca una limitazione, temporale e soggettiva, di inesigibilità relativa in norma di un disposto normativo (art. 1 D.lgs. 231/2002) che eccettua dall'eventuale debenza le procedura concorsuali. (Redazione) (Riproduzione riservata)