Fallimento:dichiarazione fallimento su istanza di creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso; nessuna lesione del diritto di difesa.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 20 aprile 2017, n. 15469, (dep. 22 giugno 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: DI VIRGILIO.

Il fatto che il fallimento venga dichiarato su impulso di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso, non lede il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, salvo che il debitore non provi di non essere stato in grado di allegare tempestivamente tutti i fatti idonei a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. (Redazione) (Riproduzione Riservata).