Fallimento: ingiustificata l'opposizione ultra-tardiva allo stato passivo del creditore che sia comunque venuto a conoscenza dello stesso stato passivo nei termini per proporre opposizione tardiva.

Tribunale di Vicenza, 21 marzo 2013; Presidente: COLASANTO; Relatore: CAZZOLA.

 

 

Risulta inammissibile l'opposizione ultra-tardiva proposta dal creditore che, anche se non ha ricevuto l'avviso ex art. 92 L.F., è comunque stato notiziato dell'intervenuto fallimento, poichè l'incolpevole ritardo ai sensi dell'art. 101 L.F. si deve collegare alla ignoranza assoluta della pendenza del fallimento o a altra causa oggettiva di impedimento e non deve necessariamente discendere automaticamente dalla mancata notizia ufficiale ex art. 92 L.F..