Fallimento: rinuncia all'azione e desistenza in data successiva alla dichiarazione di fallimento; inidoneità revoca del fallimento.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 24 marzo 2017, n.12547, (dep. 18 maggio 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: FERRO.
La desistenza o la rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, di conseguenza, la revoca della sentenza di fallimento. (Principio di diritto).